Articolo 104 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo III (Instaurazione del rapporto di lavoro), Capo III (Assunzione): Assunzione
Articolo 104 L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni: a) la data di assunzione; b) l’unità produttiva di assegnazione; e) la tipologia e la durata del …