Articolo 6 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Visite personali di controllo
Articolo 6 Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite …