Articolo 4 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo I Disposizioni Generali: Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
Articolo 4 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10) 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo …