Articolo 34 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo V Congedo parentale: Trattamento economico e normativo

Articolo 34 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5) 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo …

Articolo 34 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo V Congedo parentale: Trattamento economico e normativo Leggi tutto »