Mese: Gennaio 1934

Articolo 11 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Attività culturali, ricreative e assistenziali

Articolo 11 Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Articolo 12 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Istituti di patronato

Articolo 12 Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Articolo 13 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Mansioni del lavoratore

Articolo 13 L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a …

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Articolo 15 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo II Della libertà sindacale: Atti discriminatori

Articolo 15 È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della …

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Articolo 16 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo II Della libertà sindacale: Trattamenti economici collettivi discriminatori

Articolo 16 È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di …

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Articolo 18 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo II Della libertà sindacale: Reintegrazione nel posto di lavoro

Articolo 18 (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.1 – Legge n. 108/1990. Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge …

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Articolo 19 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Articolo 19 Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale(1); b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva(1). Nell’ambito di aziende con …

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Articolo 20 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Assemblea

Articolo 20 I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni – che possono riguardare la …

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Articolo 21 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Referendum

Articolo 21 l datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. …

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Articolo 22 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

Articolo 22 Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 18 …

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Articolo 23 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Permessi retribuiti

Articolo 23 I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino …

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Articolo 24 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Permessi non retribuiti

Articolo 24 I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al …

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Articolo 26 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Contributi sindacali

Articolo 26 I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. (Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i …

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Articolo 27 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

Articolo 27 Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di …

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Articolo 28 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Repressione della condotta antisindacale

Articolo 28 Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due …

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Articolo 29 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali

Articolo 29 Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna …

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Articolo 31 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

Articolo 31 I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali …

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Articolo 32 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

Articolo 32 I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di …

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Articolo 33 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo V Norme sul collocamento: Collocamento

Articolo 33 La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore …

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Articolo 34 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo V Norme sul collocamento: Richieste nominative di manodopera

Articolo 34 A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto …

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Articolo 35 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Campo di applicazione

Articolo 35 Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le …

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Articolo 36 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche

Articolo 36 Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare …

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Articolo 37 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Applicazione ai dipendenti da enti pubblici

Articolo 37 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da …

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Articolo 38 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Disposizioni penali

Articolo 38 Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono …

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