Articolo 41 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Esenzioni fiscali

Articolo 41 Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.