Mese: Febbraio 1940

Articolo 67 – Esposizione non prevedibile

Articolo 67 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono …

Articolo 67 – Esposizione non prevedibile Leggi tutto »

Articolo 68 – Operazioni lavorative particolari

Articolo 68 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, é prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:– a. dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree …

Articolo 68 – Operazioni lavorative particolari Leggi tutto »

Articolo 69 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Articolo 69 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. …

Articolo 69 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Leggi tutto »

Articolo 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Articolo 70 1. I lavoratori di cui all’articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il …

Articolo 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie Leggi tutto »

Articolo 71 – Registrazione dei tumori

Articolo 71 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa. 2. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie …

Articolo 71 – Registrazione dei tumori Leggi tutto »

Articolo 72 – Adeguamenti normativi

Articolo 72 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, …

Articolo 72 – Adeguamenti normativi Leggi tutto »

Articolo 72-bis – Campo di applicazione (Protezione da agenti chimici)

Articolo 72-bis 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I …

Articolo 72-bis – Campo di applicazione (Protezione da agenti chimici) Leggi tutto »

Articolo 72-ter – Definizioni

Articolo 72-ter 1. Ai fini del presente titolo si intende per: – a. agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o …

Articolo 72-ter – Definizioni Leggi tutto »

Articolo 72-quater – Valutazione dei rischi

Articolo 72-quater 1. Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:– a. le loro proprietà pericolose;– b. …

Articolo 72-quater – Valutazione dei rischi Leggi tutto »

Articolo 72-quinquies – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Articolo 72-quinquies 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:– a. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;– b. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;– c. …

Articolo 72-quinquies – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Leggi tutto »

Articolo 72-sexies – Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Articolo 72-sexies 1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute …

Articolo 72-sexies – Misure specifiche di protezione e di prevenzione Leggi tutto »

Articolo 72-septies – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Articolo 72-septies 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di …

Articolo 72-septies – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Leggi tutto »

Articolo 72-octies – Informazione e formazione per i lavoratori

Articolo 72-octies 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:– a. dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;– b. informazioni sugli agenti …

Articolo 72-octies – Informazione e formazione per i lavoratori Leggi tutto »

Articolo 72-novies – Divieti

Articolo 72-novies 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. 3. In …

Articolo 72-novies – Divieti Leggi tutto »

Articolo 72-decies – Sorveglianza sanitaria

Articolo 72-decies 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:– …

Articolo 72-decies – Sorveglianza sanitaria Leggi tutto »

Articolo 72-undecies – Cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 72-undecies 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. …

Articolo 72-undecies – Cartelle sanitarie e di rischio Leggi tutto »

Articolo 72-terdecies – Adeguamenti normativi

Articolo 72-terdecies 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e …

Articolo 72-terdecies – Adeguamenti normativi Leggi tutto »

Articolo 73 – Campo di applicazione (Protezione da agenti biologici)

Articolo 73 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell’art. 7 …

Articolo 73 – Campo di applicazione (Protezione da agenti biologici) Leggi tutto »

Articolo 74 – Definizioni

Articolo 74 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita …

Articolo 74 – Definizioni Leggi tutto »

Articolo 75 – Classificazione degli agenti biologici

Articolo 75 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: – a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; – b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire …

Articolo 75 – Classificazione degli agenti biologici Leggi tutto »

Articolo 76 – Comunicazione

Articolo 76 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: – a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare; – b) il documento di cui …

Articolo 76 – Comunicazione Leggi tutto »

Articolo 77 – Autorizzazione

Articolo 77 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ministero della sanità. 2. La richiesta di autorizzazione é corredata da:– a. le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;– b. l’elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3. L’autorizzazione …

Articolo 77 – Autorizzazione Leggi tutto »

Articolo 78 – Valutazione del rischio

Articolo 78 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: –a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante …

Articolo 78 – Valutazione del rischio Leggi tutto »

Articolo 79 – Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 79 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: – a) evita l’utilizzazione di agenti …

Articolo 79 – Misure tecniche, organizzative, procedurali Leggi tutto »

Articolo 80 – Misure igieniche

Articolo 80 1. In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: – a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per …

Articolo 80 – Misure igieniche Leggi tutto »

Articolo 81 – Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie

Articolo 81 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. In …

Articolo 81 – Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie Leggi tutto »

Articolo 82 – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Articolo 82 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in …

Articolo 82 – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Leggi tutto »

Articolo 83 – Misure specifiche per i processi industriali

Articolo 83 1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’art. 82, comma 2. 2. Nel caso di agenti …

Articolo 83 – Misure specifiche per i processi industriali Leggi tutto »

Torna su