Mese: Marzo 1940

Articolo 54 – Svolgimento quotidiano del lavoro

Articolo 54 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma …

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Articolo 55 – Sorveglianza sanitaria

Articolo 55 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami …

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Articolo 56 – Informazione e formazione

Articolo 56 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: – a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52; – b) le modalità di svolgimento dell’attività; – c) la protezione degli occhi e della vista. 2. Il datore di lavoro …

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Articolo 59 – Caratteristiche tecniche

Articolo 59 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all’allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle …

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Articolo 59-bis – Campo di applicazione (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto)

Articolo 59-bis 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle …

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Articolo 59-ter – Definizioni

Articolo 59-ter 1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: – a. l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;– b. la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;– c. l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;– d. il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;– e. la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;– f. la tremolite d’amianto, n. CAS …

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Articolo 59-quater – Individuazione della presenza di amianto

Articolo 59-quater 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una …

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Articolo 59-quinquies – Valutazione del rischio

Articolo 59-quinquies 1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e …

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Articolo 59-sexies – Notifica

Articolo 59-sexies 1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:– a. ubicazione del cantiere;– b. tipi e quantitativi di amianto manipolati;– c. attività e procedimenti …

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Articolo 59-septies – Misure di prevenzione e protezione

Articolo 59-septies 1. In tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:– a. il numero dei …

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Articolo 59-octies – Misure igieniche

Articolo 59-octies 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:– a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:—–1. chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;—–2. accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo …

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Articolo 59-nonies – Controllo dell’esposizione

Articolo 59-nonies 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei …

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Articolo 59-decies – Valore limite

Articolo 59-decies 1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore …

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Articolo 59-undecies – Operazioni lavorative particolari

Articolo 59-undecies 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le …

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Articolo 59-duodecies – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

Articolo 59-duodecies 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da …

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Articolo 59-terdecies – Informazione dei lavoratori

Articolo 59-terdecies 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:– a. i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;– b. le specifiche norme igieniche …

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Articolo 59-quaterdecies – Formazione dei lavoratori

Articolo 59-quaterdecies 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze …

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Articolo 59-quinquiesdecies – Sorveglianza sanitaria

Articolo 59-quinquiesdecies 1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:– a. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;– b. periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente …

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Articolo 59-sexiesdecies – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Articolo 59-sexiesdecies 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione …

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Articolo 60 – Campo di applicazione (Protezione da agenti cancerogeni mutageni)

Articolo 60 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo …

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Articolo 61 – Definizioni

Articolo 61 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: – a) agente cancerogeno: — 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; — 2) un preparato contenente una o più sostanze …

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Articolo 62 – Sostituzione e riduzione

Articolo 62 1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò é tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non é o é meno nocivo alla salute e …

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Articolo 63 – Valutazione del rischio

Articolo 63 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 4, comma 2. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei …

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Articolo 64 – Misure tecniche, organizzative, procedurali

Articolo 64 1. Il datore di lavoro:– a. assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, …

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Articolo 65 – Misure igieniche

Articolo 65 1. Il datore di lavoro:– a. assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;– b. dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;– c. provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo …

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