Articolo 42 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo II (Apprendistato): Sfera di applicazione
Articolo 42 L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), …