Art. 22 – Relazioni sindacali di gruppo
Art. 22 1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, …