Articolo 33 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo V Congedo parentale: Prolungamento del congedo

Articolo 33

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.

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