Articolo 37 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo V Congedo parentale: Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

Articolo 37

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)

[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.] (6)

(6) Articolo abrogato dall’articolo 2 comma 456 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Torna su