Articolo 41 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo VI Riposi e permessi: Riposi per parti plurimi

Articolo 41

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

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