Articolo 45 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo VI Riposi e permessi: Adozioni e affidamenti

Articolo 45

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

Torna su