Articolo 48 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo VII Congedo per la malattia del figlio: Trattamento economico e normativo

Articolo 48

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

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