Articolo 48
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.