Articolo 52 – 26 marzo 2001, n. 151 – Capo VII Congedo per la malattia del figlio: Sanzioni

Articolo 52

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

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