Articolo 32 – 5 febbraio 1992, n. 104 – Agevolazioni fiscali

Articolo 32

[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (6).

(6) Abrogato dall’art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall’articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473

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