Articolo 14 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo IV Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità: Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri

Articolo 14

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

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