Articolo 19
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “permesso mensile” sono inserite le seguenti: “coperti da contribuzione figurativa”;
b) al comma 5, le parole “, con lui convivente,” sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: “può usufruire ” è inserita la seguente: “alternativamente”. (1)
(1) si veda anche la circolare INPS – 17 luglio 2000, n. 133