Articolo 20 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo V Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104: Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap

Articolo 20

1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. (4)

(4) si veda anche la circolare INPS – 17 luglio 2000, n. 133 e la circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138

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