Articolo 11
Ai fini dell’applicazione dei percorsi di sviluppo professionale previsti nelle pagine precedenti, si fa riferimento alla tabella di raccordo “Fasi – Aree – Ruoli – Inquadramenti” elaborata sulla base della struttura organizzativa esistente alla data di stipula del presente Contratto.
Tale tabella sarà tempo per tempo aggiornata in relazione alle eventuali variazioni nell’ambito dei ruoli, conseguenti a modifiche nella struttura organizzativa della Banca. Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale per una verifica congiunta della citata tabella, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 81, comma 9, del CCNL ABI 12.2.2005.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, a tutto il Personale di UniCredit Banca d’Impresa in servizio che alla data di stipula risulta inserito nei ruoli di riferimento, viene riconosciuto, con decorrenza di norma da tale data, l’inquadramento nelle categorie / livelli retributivi previsti per la rispettiva Area di riferimento. Saranno comunque considerati validi, ai fini della maturazione dei nuovi inquadramenti, anche i periodi pregressi antecedenti alla data di stipula, svolti nel medesimo ruolo o in ruoli appartenenti alla Area di riferimento, identificata secondo la tabella di raccordo di cui al 1° e 2° comma.
Ai fini dell’attuazione della gestione applicativa della previsione di cui al comma precedente, l’Azienda si riserva un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di stipula.
Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti saranno tempo per tempo riconosciuti al verificarsi dei presupposti di crescita professionale previsti per ciascuna Fase/Area di riferimento, anche in relazione alle dinamiche dei piani formativi di cui al precedente art. 4, monitorate con il supporto della Commissione Paritetica per la Formazione di cui al Verbale d’Accordo 8 agosto 2007.
Ai fini del riconoscimento degli inquadramenti relativi ai percorsi professionali e di carriera previsti dal presente Contratto, l’Azienda, a decorrere dalla data di stipula, considererà valido il periodo di congedo obbligatorio di maternità e di paternità di cui al Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151.
Al fini del riconoscimento degli inquadramenti, non saranno computati gli anni per i quali è stato conseguito un giudizio professionale negativo.