Articolo 14 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo II Della libertà sindacale: Diritto di associazione e di attività sindacale

Articolo 14

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

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