Articolo 37 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Applicazione ai dipendenti da enti pubblici

Articolo 37

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

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