Articolo 40 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo VI Disposizioni finali e penali: Abrogazione delle disposizioni contrastanti.

Articolo 40

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Torna su