Articolo 6 – Garanzie volte alla Sicurezza del lavoro – Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Articolo 6

Fatte salve le previsioni degli artt. 10, 11 e 16 del CCNL ABI 12.2.2005, l’Azienda si impegna ad effettuare annualmente uno specifico incontro nel corso del quale illustrerà alle OO.SS. aziendali la situazione logistica, ambientale e della sicurezza, con particolare riferimento alla comunicazione di aperture o trasferimenti di filiali, ai progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti, a questioni ambientali e lavori in corso.

Nel corso dello stesso incontro l’Azienda si impegna inoltre a fornire una informativa sugli argomenti di seguito indicati:

a) numero di lavoratori/lavoratrici sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria a cura del medico competente aziendale;

b) numero di lavoratori/lavoratrici sottoposti, a loro richiesta, a visita a cura del medico competente aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 626/94.

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