Articolo 9
La Banca si impegna a fornire annualmente alle rappresentanza sindacali aziendali una informativa sulla situazione logistica, ambientale e della sicurezza, con particolare riferimento ai progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti ed eventuali lavori in corso.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità delle previsioni di cui al D. Lgs 626/94 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art.9 della L. 20 maggio 1970 n.300.