Articolo 9 – Garanzie volte alla Sicurezza del lavoro – Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Articolo 9

La Banca si impegna a fornire annualmente alle rappresentanza sindacali aziendali una informativa sulla situazione logistica, ambientale e della sicurezza, con particolare riferimento ai progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti ed eventuali lavori in corso.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità delle previsioni di cui al D. Lgs 626/94 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art.9 della L. 20 maggio 1970 n.300.

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