Articolo 2
In applicazione dell’Accordo intervenuto a livello nazionale il 23/11/2006, che ha adeguato ai nuovi principi contabili internazionali (IAS) il sistema precedentemente applicato, e con riferimento alle previsioni di cui all’art. 48 del C.C.N.L., viene previsto, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (di seguito chiamato PDR).
La misura del PDR viene determinata applicando il meccanismo di seguito individuato. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dall’Accordo 23/11/2006 e tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro se precedente.
In parziale deroga alla predetta scala parametrale, per i lavoratori con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento per i quali sia previsto come livello finale di inquadramento il 1° livello della 3^ area professionale e che al 31 dicembre dell’anno di misurazione abbiano uno o due livelli inferiori rispetto a quello finale, va considerato il parametro 115.
Gli importi da erogare sono quelli che si riferiscono agli esercizi 2006 e 2007 e i rispettivi PDR sono identificati come PDR 2007 e PDR 2008.
L’erogazione del PDR 2007 avverrà nel mese di dicembre 2007; mentre quella del PDR 2008 avverrà nel mese di ottobre 2008.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, come pure nel caso di rapporto a tempo determinato, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni.
La corresponsione del PDR compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, il lavoratore sia rimasto assente dal lavoro con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di assenze dal lavoro senza diritto alla retribuzione e nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il PDR va corrisposto ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di misurazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma sesto, dell’Accordo 23/11/2006 per coloro che sono passati alle dipendenze di altra Azienda del Sistema per mobilità con i requisiti di cui all’art. 62, terzo comma, del C.C.N.L.. Inoltre, il PDR 2007 va riconosciuto anche ai lavoratori cessati per quiescenza nel corso del 2007, mentre il PDR 2008 va riconosciuto anche ai dipendenti cessati per quiescenza nel 2007 e nel 2008.
Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Il PDR non matura qualora nell’anno di misurazione la Banca presenti un bilancio senza utili di esercizio ovvero risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione.
Per i dipendenti delle Banche sottoposte a processi di fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex Banche partecipanti alla fusione.
Per i dipendenti della Federazione e del Cesve, l’ammontare annuale del PDR viene determinato moltiplicando il “PDR medio regionale per dipendente dell’anno di riferimento” per il “numero dei dipendenti” rispettivamente della Federazione e del Cesve.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste dal presente articolo, essendone incerta la corresponsione e l’ammontare e risultandone la struttura correlata alla misurazione di incrementi di produttività/qualità/competitività, sono soggette al previsto regime di decontribuzione.
Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo 23/11/2006 e tenuto conto della composizione degli indicatori nazionali e regionali di cui all’Allegato A) conformi ai nuovi principi contabili internazionali (IAS), le parti definiscono l’indicatore composto nonché gli ambiti di equivalenza che misurano l’andamento annuale di ogni singola Banca.
L’indicatore composto individuato, con il quale misurare l’andamento annuale, è il seguente:
1. RLG su dipendenti 30%
2. costi operativi su margine di intermediazione 15%
3. costi del lavoro su margine di intermediazione 15%
4. fondi intermediati su dipendenti 15%
5. ricavi da servizi su dipendenti 15%
6. sofferenze lorde su impieghi 10%
Per quanto riguarda gli ambiti di equivalenza, per ciascuna fascia vengono fissati i seguenti limiti superiori: Fascia 1: 133;
Fascia 2: 130;
Fascia 3: 124;
Fascia 4: 120;
viene inoltre fissata una banda di oscillazione al cui interno agisce una curva continua.
Tenuto conto che la percentuale massima stabilita dal C.C.N.L. per ciascuna fascia corrisponde ai suddetti limiti superiori, la percentuale di erogazione del PDR è direttamente proporzionale alla variazione percentuale dell’indicatore composto sopra descritto, rilevata per ciascuna Banca rispetto all’anno precedente per il PDR 2007 e rispetto alla media del biennio precedente per il PDR 2008.
Qualora l’indicatore risulti inferiore a 99 – e, quindi, l’andamento sia negativo rispetto alla media del biennio precedente -, la differenza tra 100 e l’indicatore medesimo viene elevata al “Demoltiplicatore” stabilito nella misura pari all’1,4, ottenendo così un nuovo indicatore in sostituzione di quello precedente [1].
[1] Esempio: nell’ipotesi di indicatore di misurazione risultante pari a 95, ai fini del calcolo della percentuale del PDR l’indicatore da considerare è il seguente:
100 – [(100 – 95,00)1,40] =
100 – 9,52 = nuovo indicatore 90,48
Dichiarazione a Verbale
Le parti si riservano di effettuare, entro il 31/07/2008, una verifica tecnica, anche alla luce delle risultanze dei bilanci 2007, per accertare eventuali ulteriori effetti distorisivi derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali (IAS).
Nell’ambito della revisione complessiva dell’istituto del Premio di risultato in ambito nazionale, le parti, per quanto di loro competenza, si impegnano a definire meccanismi che consentano l’erogazione di parte del Premio di risultato in rapporto ai criteri di valutazione delle prestazioni predeterminati dal C.C.N.L. per la valutazione professionale individuale del lavoratore, semprechè l’Azienda abbia adottato detti criteri di valutazione.