Articolo 11
Il particolare assetto organizzativo delle Aziende venete necessita di specifiche risposte in relazione alla diversa previsione in materia di orario di lavoro individuale rispetto all’orario aziendale.
QUADRI DIRETTIVI
Le parti condividono la necessità che le Aziende pongano in essere tutte le possibili misure organizzative al fine di consentire a ciascun quadro direttivo di usufruire dello strumento dell’autogestione secondo la più ampia flessibilità temporale d’orario, tenuto conto delle esigenze aziendali, anche con riferimento alla necessità di preventiva informazione.
Nel caso in cui le condizioni organizzative e operative non consentano flessibilità temporale e autogestione individuale della prestazione lavorativa, le Aziende, ai fini dell’applicazione dell’art. 98 del C.C.N.L., specificano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i criteri quantitativi a fronte dei quali deve ritenersi sussistente un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno da parte del quadro direttivo, nonché le modalità e i criteri per la quantificazione dell’erogazione relativa.
In ogni caso, fatte salve migliori determinazioni da parte delle Aziende, l’impegno temporale del quadro direttivo è da ritenersi particolarmente significativo a fronte della prestazione di oltre 190 ore annue eccedenti il normale orario di lavoro (pari a 37 ore settimanali).
L’Azienda può escludere il quadro direttivo dall’apposita erogazione di cui all’art. 98 del C.C.N.L. in caso di valutazione professionale di cui agli artt. 65 e 66 del C.C.N.L. che risulti sfavorevole.
In tale caso, il quadro direttivo che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione svolta può presentare ricorso all’Azienda entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. Nel procedimento il quadro direttivo può farsi assistere dal rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti cui aderisce o conferisce mandato. L’Azienda, sentito il quadro direttivo entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
La presente disposizione trova applicazione per l’esercizio 2007 e per quelli successivi alla stipulazione del presente contratto. Con riferimento all’esercizio 2007, l’impegno temporale è da considerarsi particolarmente significativo ove sia superato il limite di cui al precedente comma 3.
Le parti si impegnano a tenere monitorate le modalità di applicazione dell’istituto e, a richiesta di una delle parti, ad incontrarsi trascorso un anno dalla stipula del presente contratto, per una disamina complessiva.
Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 98, comma 5, del C.C.N.L., il Consiglio di amministrazione delibererà una indennità annuale non inferiore ad € 1.394,43 per riunioni con cadenza almeno mensile e non inferiore ad € 3.000,00 per riunioni con cadenza almeno settimanale.
Si conviene che per riunioni fuori dell’orario di lavoro sono da intendere quelle riunioni che si svolgono prevalentemente al di fuori del normale orario di lavoro.
AREE PROFESSIONALI
Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del C.C.N.L., si convengono le seguenti norme di attuazione.
Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il C.C.N.L. stabilisce in materia di riduzione di orario settimanale e di “banca delle ore”.
Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 minuti – pari a 23 ore annuali – nella “banca delle ore”, l’utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un’ora, deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal C.C.N.L. all’art. 127. In presenza dell’opzione di cui al precedente periodo, per le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L..
Nel caso, invece, di opzione alla fruizione nel corso della settimana della riduzione di orario pari a 30 minuti, le prime 23 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero secondo il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L.. Per le ulteriori 27 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L..
Nei confronti dei lavoratori assunti nel corso dell’anno, i limiti di cui ai precedenti commi vanno proporzionati ai mesi di lavoro intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre. Le frazioni superiori a 15 giorni vanno considerate come mese intero.
In ogni caso le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall’art. 128 del C.C.N.L.. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all’anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno.
Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d’anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora recuperate, nonché l’eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate.
Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servizio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima comunque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, l’Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell’orario di lavoro.
FERIE
In linea con quanto previsto dall’art. 52 del C.C.N.L., i turni annuali delle ferie – auspicabilmente compresi nell’intero arco dei 12 mesi – vanno tempestivamente fissati e comunicati per iscritto dall’Azienda. Eventuali difformità tra i periodi fissati dall’Azienda e quelli richiesti dal lavoratore vanno motivate.