Articolo 12
A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al C.C.N.L. (disciplina del lavoro a tempo parziale), si conviene quanto segue.
Le Aziende sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratto a tempo pieno a contratto a tempo parziale nelle misure di seguito specificate, tenuto conto dell’organico complessivo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento:
– per le aziende fino a 150 dipendenti: una unità ogni 25 dell’organico;
– per le aziende con oltre 150 dipendenti: sei unità aumentate di una ulteriore unità ogni 20 addetti dell’organico eccedente i 150 dipendenti.
Per il computo dell’organico complessivo aziendale le unità a tempo parziale vanno riproporzionate e le eventuali frazioni superiori a 0,5 risultanti dall’applicazione della formula di cui al comma precedente vanno arrotondate all’unità superiore.
Per l’accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali:
– salute del lavoratore;
– assistenza a figli/equiparati portatori di handicap grave;
– assistenza al coniuge/convivente, a figli/equiparati, a genitori gravemente ammalati;
– necessità di accudire a figli di età inferiore a 3 anni;
– necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni;
– motivi di studio (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 C.C.N.L.).
I suddetti criteri vanno tenuti in considerazione anche per l’eventuale accoglimento di domande eccedenti la misura sopra prevista.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato ed eventualmente rinnovabili.