Articolo 14 – Sicurezza del lavoro

Articolo 14

Le parti stipulanti il presente contratto, per garantire la sicurezza delle persone, concordano le seguenti misure in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro:

Sistemi di controllo all’ingresso della succursale
– bussola;

– metal detector;

– rilevatore biometrico;

– vigilanza;

Dispositivi di ausilio per le Forze dell’ordine

– videoregistrazione;

– allarme;

– rilevatore biometrico;

Dispositivi per disincentivare il compimento dell’atto criminoso
– mezzo forte temporizzato per cassieri;

– macchiatore di banconote;

– bancone blindato.

Ogni succursale della Banca deve adottare complessivamente tre misure di sicurezza nell’ambito di almeno due delle categorie sopra elencate.

Quando il bancomat non è collocato all’interno della succursale o all’interno di ATM dotato di mezzo forte, si conviene che il caricamento di contante vada effettuato da aziende specializzate in trasporto valori.

In occasione di eventi criminosi, le OO.SS. potranno richiedere un apposito incontro – da tenersi in Federazione con la Banca interessata -, allo scopo di verificare l’idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Inoltre, la Banca disporrà la chiusura dello sportello che ha subito l’evento criminoso per l’intera giornata e assumerà a proprio carico l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dai lavoratori colpiti entro tre mesi dall’evento stesso.

Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altra succursale/servizio avanzate dai lavoratori suddetti.

La Banca conserverà agli stessi il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55, comma primo, del C.C.N.L. (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 75 del C.C.N.L.).

La previsione di cui all’art. 55, comma ottavo, del C.C.N.L., concernente l’aspettativa per malattia od infortunio, decorrerà dai nuovi termini.

Con riferimento a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, nel quadro e per gli effetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono convenute le seguenti iniziative:

a) le Banche sono impegnate a consultare, in via preventiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure innovative in materia di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto; nell’eventualità che le misure di sicurezza non siano concordemente condivise, l’esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione;

b) le Banche sono impegnate a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere periodicamente una riunione in orario di lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di evento criminoso.

Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.

Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette.

Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti da disposizione interna.

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