Articolo 17
Le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per l’esame dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L., di norma annualmente e, in via eccezionale, anche prima, a fronte di esigenze urgenti.
Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori, a seguito delle informazioni di cui agli artt. 16 e 22 del C.C.N.L., le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per l’esame dei problemi emergenti.
Le parti concordano che le dipendenze abbiano, di norma, un organico minimo di due addetti e che tale numero di addetti vada mantenuto anche in caso di assenze per ferie, malattie, ecc., mediante sostituzione predisposta dalla Banca. Va garantita, in ogni caso, l’adozione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite dalla legge e dal presente contratto.
Verificandosi il caso di dipendenze con un unico addetto, la Federazione informerà le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.