Articolo 19
Nel quadro delle previsioni di cui all’art. 16 del C.C.N.L., la Federazione si impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto le previste informazioni annuali entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La Federazione si impegna, altresì, ad inviare alle stesse Organizzazioni sindacali, con cadenza trimestrale, tabulati mensili delle ore di prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate presso ciascuna Banca, con l’indicazione dell’utilizzo dei recuperi di “banca ore” e del numero dei dipendenti interessati.