Articolo 21
Entro l’ambito dell’area dei quadri direttivi, si prevede la piena fungibilità con relativo interscambio dei compiti in azienda.
Nel caso di sostituzione, su incarico dell’Azienda, – rispetto a poteri, compiti e responsabilità – di lavoratori inquadrati a norma di contratto come quadri direttivi da parte di lavoratori inquadrati nella terza area professionale, questi ultimi, hanno diritto per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico corrispondente all’inquadramento superiore previsto dal C.C.N.L. per l’attività svolta.