Articolo 56 – Informazione e formazione

Articolo 56

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

– a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;

– b) le modalità di svolgimento dell’attività;

– c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali.

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