Articolo 59-bis – Campo di applicazione (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto)

Articolo 59-bis

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.

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