Articolo 59-sexies – Notifica

Articolo 59-sexies

1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
– a. ubicazione del cantiere;
– b. tipi e quantitativi di amianto manipolati;
– c. attività e procedimenti applicati;
– d. numero di lavoratori interessati;
– e. data di inizio dei lavori e relativa durata;
– f. misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

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