Articolo 59-octies – Misure igieniche

Articolo 59-octies

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:
– a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
—–1. chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
—–2. accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
—–3. oggetto del divieto di fumare;

2. siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

3. siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

4. detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

5. gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

6. i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

7. l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

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