Articolo 59-undecies – Operazioni lavorative particolari

Articolo 59-undecies

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
– a. fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;
– b. provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
– c. adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
– d. consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

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