Articolo 59-duodecies – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

Articolo 59-duodecies

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
– a. rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
– b. fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
– c. verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
– d. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
– e. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
– f. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 59-decies, delle misure di cui all’articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
– g. natura dei lavori e loro durata presumibile;
– h. luogo ove i lavori verranno effettuati;
– i. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
– l. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 59-sexies.

7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

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