Articolo 59-quinquiesdecies
1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
– a. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
– b. periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
– c. all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
– d. all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchè esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.