Articolo 60 – Campo di applicazione (Protezione da agenti cancerogeni mutageni)

Articolo 60

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Articolo così modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

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