Articolo 73 – Campo di applicazione (Protezione da agenti biologici)

Articolo 73

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.

Il comma 2 è stato così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 19/3/1996, n. 242.

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