Articolo 77 – Autorizzazione

Articolo 77

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ministero della sanità.

2. La richiesta di autorizzazione é corredata da:
– a. le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;
– b. l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L’autorizzazione é rilasciata dal ministero della sanità sentito il parere dell’istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

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