Articolo 91 – Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori

Articolo 91

1. La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 7.746 Euro a 30.987 Euro.

2. La violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 309 Euro a 1.032 Euro.

La rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Sanzioni espresse in Euro come previsto dall’art. 51, comma 3, del Dlgs 213/98.

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