Articolo 93 – Contravvenzioni commesse dai lavoratori

Articolo 93

1. I lavoratori sono puniti:

– a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 206 Euro a 619 Euro per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;

– b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 103 Euro a 309 Euro per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

Articolo modificato dall’art. 27, comma 13, D.Lgs. 19/12/94, n. 758 e successivamente modificato dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. 19/3/1996, n. 242. Sanzioni espresse in euro come previsto dall’art. 51, comma 3, del Dlgs 213/98.

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