Articolo 7
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto:
– diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
– alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
– materie di accordi previste dall’art. 6.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
– l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
– l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
– i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi;
– i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
– le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.