Articolo 20
1. L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
2. A tal fine, l’Osservatorio:
– a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
– b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
– c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di
formazione e lavoro;
– d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici
e settori omogenei – le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro, possono, inoltre, essere
svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 125.
3. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 14, e relativo allegato 5.
4. L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
5. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli articoli 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
6. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle 00.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
– dall’art. 63 (contratti a tempo determinato);
– dall’art, 41, (contratti d’inserimento);
– dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona);
– dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato);
– dagli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
– dall’art. 72, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
– dall’art. 93 (lavoro ripartito).
7. Svolge le funzioni:
– di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
– di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
– ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
– eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.