Articolo 21
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L’E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione delle parti
Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
–
criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli Ebt;
– modalità di relazione e informazione nei confronti dell’Ebinter;
– modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l’Ebinter;
– finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
–
modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;
–
valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia;
–
cogenza.
L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del CCNL con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall’attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente CCNL ed entrerà a far parte integrante del medesimo CCNL.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.