Articolo 27
Le parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.
Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
– a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
– b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
– c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
– d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
– e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
– f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze – 36 mesi dalla data di elezione – delle RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’Art. 7-bis (1) dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994.
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(1) Art. 7-bis
“Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato”