Articolo 29
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i Cd.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall’articolo precedente.